Il diritto di recesso per i soci delle S.p.A. cosa prevede la norma, quali sono le cause e quando è inefficace

Il diritto di recesso per i soci delle S.p.A.: cosa prevede la norma, quali sono le cause e quando è inefficace

Cosa si intende per diritto di recesso

Il diritto di recesso è, in generale, una facoltà che prevede un ripensamento, si conforma come una manifestazione di volontà a ritornare alla situazione di partenza, venir meno ad un impegno contrattuale o restituire un acquisto.

Nello specifico si parla di diritto di recesso in un rapporto contrattuale quando si vogliono far venir meno i suoi effetti a partire dal momento in cui vengono presentate le richieste; si tratta di una dichiarazione unilaterale che non necessita l’approvazione degli altri soci.

Il recesso si definisce come negozio unilaterale poiché riguarda la decisione di uno solo delle due o più persone che hanno firmato un contratto o fanno parte di una società.

Recentemente si è parlato di recesso del socio dalla S.p.A. (approfondimento https://www.studiolegaleadamo.it/recesso-del-socio-e-mutamento-oggetto-sociale), ovvero da una Società per Azioni, poiché il legislatore ha di fatto introdotto una tutela maggiore per la minoranza, ovvero per la persona che manifesta la volontà di recedere.

L’articolo di riferimento è il numero 2437 del Codice Civile nel quale però viene posto un limite ovvero la necessità che, il richiedente il diritto di recesso, lo faccia per una cambiamento significativo dell’oggetto sociale della Società.

Insieme a questa, che viene identificata come la causa prima di recesso del socio, esistono altre.

Quali sono le cause di recesso dei soci nelle S.p.A.

Le cause di recesso dei soci nelle S.p.A possono essere di tre tipi: inderogabili, derogabili e statuarie.

Tra le cause inderogabili ci sono: il trasferimento della sede in un paese estero, la revoca dello stato di liquidazione, la modifica dello statuto riguardante il diritto di voto e partecipazione.

Un’ulteriore causa inderogabile che tutela il diritto di recesso è la costituzione della società a tempo indeterminato purché non sia quotata in Borsa, in tal caso il socio deve dare un preavviso di almeno 180 giorni.

Le cause derogabili, invece, c’è la proroga a tempo determinato del termine e l’introduzione o rimozione di vincoli riguardanti la circolazione di titoli azionari.

All’interno delle cause statuarie rientrano quelle riconosciute dallo Statuto.

Quali sono le modalità per richiedere il recesso dalla società

Nell’atto pratico l’efficacia della richiesta di recesso da parte del socio di una S.p.A. non discende da un accordo e non necessita di approvazione; l’art. 2437 bis ha esplicitato solo che è d’obbligo l’invio di una raccomandata entro 15 giorni da quando la delibera societaria viene iscritta nel Registro delle Imprese.
Se invece il fatto non riguarda la delibera, i giorni a disposizione del richiedente a partire da quello in cui viene a conoscenza del fatto scatenante il recesso sono 30.
I giorni per poter esercitare il diritto salgono a 90 se la causa del recesso è l’uscita del socio a causa di modifica dell’atto costitutivo.

Nella raccomandata devono essere presenti i dettagli riguardanti il motivo per il quale si richiede il recesso, i dati così come indicati dal comma 1 dell’art 2437 bis del Codice Civile e il riferimento al numero e alla categoria di azioni.

In sostituzione della raccomanda può essere utilizzato altro mezzo attraverso il quale ci sia un riscontro della ricezione da parte degli amministratori.

Il recesso è inefficace se la società dichiara il proprio scioglimento o se revoca la delibera che legittima la decisione entro i 90 giorni.

Come per ogni questione legata al Diritto, anche in questo caso sarebbe opportuno avvalersi della consulenza di esperti del settore che sappiano indicare la giusta modalità e il rispetto delle tempistiche al fine di ottenere il diritto di recesso da parte del socio evitando così l’invalidità della richiesta o la scadenza dei termini.